Superbonus 110%, detrazione delle spese

L’Agenzia delle entrate, ha risposto alle domande sull’applicazione del Superbonus al 110% provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e Centri di assistenza fiscale. 

Con la circolare in questione le Entrate hanno fornito ulteriori spiegazioni sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus, spiegando le modifiche introdotte all’agevolazione dal d.l. n. 104/2020 e fornendo l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. 

Tra le novità, vengono dati chiarimenti sulla nozione di accesso autonomo dall’esterno, sul quorum ridotto necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, su alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, sull’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.

Inoltre, la circolare precisa che le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento e cioè che il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile, non operando neanche la limitazione delle due unità immobiliari. Vengono poi forniti alcuni esempi di casi concreti di interventi trainanti e trainati.

 Un’ulteriore circostanza, infine, affrontata, è quella degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio.

In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche. 

Corrado Sforza Fogliani

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *