È attiva la campagna contro gli incendi nelle zone boschive

È attivata, fino al 30 settembre, la fase di attenzione per gli incendi boschivi in Emilia-Romagna, in attuazione del Piano regionale antincendio boschivo 2012-2016. In questo periodo, squadre di Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato e volontari di Protezione civile opereranno in sinergia su tutto il territorio emiliano-romagnolo, coordinate dalla Agenzia regionale di Protezione civile tramite la Sala operativa unificata permanente (Soup), attiva fino al 31 agosto, in stretto raccordo con i Centri unificati provinciali. La Soup, con sede a Bologna presso il Centro operativo dell’Agenzia regionale di Protezione civile, è in funzione tutti i giorni dalle 8 alle ore 20, ed in orario notturno con servizio di reperibilità continuativo.

La Provincia di Reggio Emilia ha già provveduto ad attivare il Servizio di vigilanza ed avvistamento antincendio, in coordinamento con i Comunitra i quali quello di Reggio Emilia – e l’Unione montana dell’Appennino reggiano ed in accordo con il Corpo forestale dello Stato, raccomandando agli stessi Comuni di informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possano provocare incendi. Dal 2013 nel Reggiano il servizio di vigilanza ed avvistamento antincendio – mediante squadre di volontari opportunamente formati ed equipaggiati – viene gestito dalla Protezione civile (Provincia e Coordinamento delle organizzazioni di volontariato) anche attraverso il nuovo Centro sovracomunale di Vezzano sul Crostolo, in grado di affrontare eventuali emergenze più rapidamente.

Quest’anno il servizio di vigilanza reggiano può contare su 7 squadre, con volontari specializzati Aib operativi 24 ore al giorno e mezzi fuoristrada dotati di strumentazioni antincendio, e nei fine settimana le squadre sono impegnate in turni per l’individuazione di fuochi attraverso i 7 punti di avvistamento fissi e i 3 mobili individuati nel Piano di emergenza. I volontari reggiani formati per la lotta agli incendi sono oltre 100, dotati di dispositivi di protezione individuale e regolarmente sottoposti a visite mediche.

La prevenzione degli incendi parte, prima di tutto, dai cittadini stessi e da tutti coloro che, frequentando i boschi, possono avvertire immediatamente in caso di incendio il Corpo Forestale dello Stato (tel. 1515 o 800841051), o ai Vigili del fuoco (115) oppure l’Agenzia regionale di Protezione civile (800333911: tutte le telefonate sono gratuite), e con il rispetto di alcune semplici regole di comportamento.

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È dunque buona norma:

1) non accendere fuochi fuori dalle aree attrezzate quando si fanno gite fuori città: è pericoloso e vietato;

2) non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi nelle aree verdi, se si fuma in auto, utilizzare il posacenere;

3) non parcheggiare le automobili in zone ricoperte da erba secca, perché potrebbe prendere fuoco a contatto con il calore della marmitta;

4) durante gite in montagna o le scampagnate, riporre sempre i rifiuti negli appositi contenitori e, se si vuol fare una grigliata, usare esclusivamente le aree attrezzate.

5) in caso di principio di incendio o di incendio attivo, non bloccare le strade fermandosi a guardare le fiamme, per non intralciare l’arrivo dei mezzi di soccorso e le operazioni di spegnimento.

Cosa è vietato fare

  1. A) Qualsiasi operazione di abbruciamento di stoppie a scopo di pulizia e di accensione di fuochi all’aperto per qualsiasi uso è vietata a meno di 100 metri dal limite del bosco, dai terreni di pascoli, ed a meno di 200 metri durante i periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
  2. B) È permesso l’abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali avvertendo il locale comando di stazione forestale entro le 48 ore precedenti, in assenza di vento e in giornate particolarmente umide, circoscrivendo il terreno e isolandolo con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco. Il fuoco deve essere sempre custodito, chi lo accende è personalmente responsabile degli eventuali danni che ne possono derivare. Da considerare che l’abbruciamento è sempre vietato durante i periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi e che è vietato ripulire il pascolo con l’uso del fuoco.

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Come e a chi segnalare incendi

Chiunque (popolazione, personale pubblico, volontari) avvisti o riceva segnalazione di un incendio boschivo ne deve dare immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, chiamando immediatamente – senza dare per scontato che qualcuno lo abbia già fatto – uno dei seguenti numeri (tutte le telefonate sono gratuite):

1515  Numero nazionale di pronto intervento del Corpo forestale dello Stato

115  Numero nazionale di pronto intervento dei Vigili del fuoco

800 841 051  Numero verde regionale del Corpo forestale dello Stato

800333911 Numero verde dell’Agenzia regionale di Protezione civile

La collaborazione nel segnalare la presenza di un incendio è di estrema utilità, per questo bisogna mantenere la calma e parlare con chiarezza; dare nome, cognome e numero di telefono e indicare con precisione la località e il comune dell’area che sta bruciando; segnalare le dimensioni dell’incendio precisando se sul posto ci sono già persone che stanno intervenendo; prima di riagganciare, assicurarsi che il messaggio sia stato ricevuto attendendone conferma nel caso di segreteria telefonica.

Cosa rischia chi provoca un incendio

Chi, in violazione delle prescrizioni, adotta comportamenti che possono innescare incendi di bosco, rischia sanzioni fino a 10.000 euro.

Sotto il profilo penale:

  • reclusione da 4 a 10 anni, se l’incendio è provocato volontariamente in maniera dolosa;
  • reclusione da 1 a 5 anni, se l’incendio viene causato in maniera involontaria, per negligenza, imprudenza o imperizia.

Oltre alle sanzioni penali, chi provoca un incendio può essere condannato al risarcimento dei danni che possono raggiungere cifre anche molto elevate. Sotto il profilo delle indagini, è importante rilevare il metodo giuridico-scientifico delle evidenze fisiche (Mef), già adoperato dalle squadre specializzate del Corpo forestale dello Stato, che è utilizzato per accertare le cause colpose o dolose degli incendi, il punto d’innesco e le conseguenti attribuzioni di responsabilità.